Controlli e manutenzione: il DM 1 settembre 2021
Il datore di lavoro è responsabile dei controlli e della manutenzione dei presidi antincendio, obbligatori per garantirne la costante efficienza e il regolare funzionamento. La manutenzione deve essere svolta da personale qualificato: la qualificazione garantisce l'efficacia di controlli e interventi. Il riferimento è il DM 1 settembre 2021.
Le definizioni da conoscere
- Manutenzione: operazione o intervento per mantenere in efficienza e in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
- Sorveglianza: controlli visivi per verificare che i presidi siano nelle normali condizioni operative, fruibili e senza danni evidenti. Può essere fatta anche dai lavoratori normalmente presenti, dopo adeguate istruzioni.
- Controllo periodico: insieme di operazioni, con frequenza non superiore a quella indicata da norme, specifiche tecniche o manuali, per verificare la completa e corretta funzionalità. Lo può svolgere solo un tecnico manutentore qualificato.
- Tecnico manutentore qualificato: persona fisica con i requisiti tecnico-professionali del DM 1 settembre 2021 (conoscenza, competenza, abilità).
Schema rapido: sorveglianza = occhio del lavoratore istruito; controllo periodico e manutenzione = tecnico qualificato.
Impianti rilevanti per la sicurezza antincendio
Vanno mantenuti secondo le disposizioni vigenti, le norme volontarie applicate e i manuali d'uso e manutenzione di costruttore o installatore:
- gli impianti elettrici;
- gli impianti di trasporto e utilizzo di sostanze liquide e gassose infiammabili;
- gli impianti di processo che comportano rischio di incendio;
- i presidi antincendio.